Art. 31.
(Determinazione delle retribuzioni).

      1. I detenuti e gli internati che svolgono attività lavorativa hanno diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato e al riconoscimento degli altri diritti inerenti al rapporto di lavoro, tenuto conto del trattamento economico e normativo previsto, per attività lavorative corrispondenti,

 

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dai contratti collettivi di lavoro o da normativa equivalente.
      2. Per le lavorazioni interne gestite dalla amministrazione penitenziaria, il trattamento normativo e retributivo per ciascuna categoria di lavoratori è determinato, tenuto conto della disposizione del comma 1, da una commissione composta dal capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal dirigente dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati dello stesso dipartimento, da un provveditore regionale della amministrazione penitenziaria, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un delegato per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.
      3. La segreteria della commissione è organizzata presso il dipartimento della amministrazione penitenziaria.
      4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e le modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole del secondo ciclo di istruzione, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano durante l'orario di lavoro ordinario; la commissione deve comunque provvedere affinché non vi sia sovrapposizione di orario fra lavoro e corsi di formazione.
      5. La commissione si riunisce ogni triennio per la revisione e l'adeguamento dei trattamenti normativi e retributivi, tenendo conto delle modificazioni intervenute per gli stessi nei contratti collettivi di lavoro o nella normativa corrispondente. Nei sei mesi precedenti alla scadenza del triennio, il capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria convoca la commissione, previa acquisizione presso gli organi competenti dei dati necessari per la revisione e l'aggiornamento delle
 

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precedenti deliberazioni. La commissione delibera le variazioni almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.